Lo strumento della Composizione della Crisi da Sovraindebitamento è un procedimento con il quale un soggetto, il debitore, in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, attraverso l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indicando le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
La Legge n. 3/2012 qualifica il sovraindebitamento come "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".
I soggetti sovraindebitati che non possono ricorrere alle procedure concorsuali, e sono quindi esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere attraverso questa procedura la crisi da sovraindebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.